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Relativamente ai limiti e condizioni inderogabili non suscettibili di alcuna modifica che individuano una condizione di variante al progetto posto a base di gara indicati al punto 16.2 del disciplinare all.3 si chiede se rientri in questa condizione lo spostamento ed il ricollocamento di apparecchiature e terminali
Domanda del: 30/08/2023 aggiornata il 30/08/2023 -
si comunica che, partendo dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; CGA, 30 aprile 2018, n. 251) che distingue come le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: • le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall`Amministrazione; • le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l`individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti. Pertanto, considerato che l`offerta tecnica non può contenere varianti al progetto posto a base di gara come chiaramente riportato nel disciplinare, occorre comprendere cosa si intende - e questa SA con la sola enunciazione di “spostamento e ricollocamento” non può intenderlo - con spostamento e ricollocamento di apparecchiature e terminali in quanto, ove tale spostamento e ricollocamento dovesse costituire una proposta migliorativa ciò è consentito viceversa, ove dovesse costituire una variante è, come detto, vietato dalla lex specialis di gara.