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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO B20 SITO NELL’AREA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA

Soggetto aggiudicatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO B20 SITO NELL’AREA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 5.377.992,86 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.594.418,17 €
Oneri: 1.783.574,69 €
Termini di pagamento: 30 GG DF
CIG: 9931961180
CUP: E19D22000320001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Cannizzaro Davide
Aggiudicatario : Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. - Impresa di costruzioni generali
Data di aggiudicazione: 19 dicembre 2023 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 4.578.594,26 €
Data pubblicazione: 04 agosto 2023 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 28 agosto 2023 12:00:00
Data scadenza: 06 settembre 2023 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta Tecnica
Documentazione Offerta Economica:

 

In esecuzione della Determinazione a contrarre USRA n° 240 del 28/06/2023, è indetta procedura aperta tramite piattaforma telematica https://usra.acquistitelematici.it per l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni di lex specialis contenute nel presente disciplinare, il quale contiene le disposizioni integrative e di dettaglio, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto MiTE n.256 del 23/06/2022.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando come indicato all’allegato I.3 punto 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023.

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
avviso n.1 di convocazione commissione seduta pubblica del 27.09.23 19 settembre 2023 17:45:33 Altri Documenti
avviso n.2 di convocazione seggio di gara seduta pubblica del 10.10.23 06 ottobre 2023 13:43:16 Altri Documenti
avviso n.3 di convocazione seggio di gara seduta pubblica del 20.10.23 16 ottobre 2023 14:39:59 Altri Documenti
avviso n.4 di convocazione seggio di gara seduta pubblica del 23.10.23 20 ottobre 2023 14:02:06 Altri Documenti
Determina Aggiudicazione n. 458 del 19.12.2023 20 dicembre 2023 13:52:03 Atti di aggiudicazione
Curriculum Vitae - Mario Picasso 08 settembre 2023 20:01:31 Curriculum commissari
Curriculum Vitae - Andrea Calzetta 08 settembre 2023 20:01:57 Curriculum commissari
Curriculum Vitae - Davide Cannizzaro 08 settembre 2023 20:02:19 Curriculum commissari
Decreto USRA n.14 del 06.09.23 08 settembre 2023 19:58:42 Determina di nomina della commissione di gara
verbale seduta pubblica n.1 12 settembre 2023 8:58:56 Verbali
verbale n.2 seduta riservata 28 settembre 2023 15:12:22 Verbali
verbale n.3 seduta riservata 28 settembre 2023 15:12:48 Verbali
verbale n.4 seduta riservata 28 settembre 2023 15:13:13 Verbali
verbale n.5 seduta riservata 28 settembre 2023 15:13:34 Verbali
verbale n.6 seduta pubblica 28 settembre 2023 15:14:11 Verbali
verbale n. 1 seggio di gara seduta pubblica 06 novembre 2023 10:48:24 Verbali
verbale n.2 seggio di gara seduta riservata 06 novembre 2023 10:49:06 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

La scrivente chiede alla S.A. essendo in possesso della categoria OG1 VI e possibile subappaltare per intero le categorie OS3 - OS28 - OS30?

Risposta:

si comunica che, visto il disciplinare di gara agli art. 6 e 8 e la normativa vigente precisamente all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, i lavori delle categorie specialistiche OS3 OS28 e OS30 possono essere subappaltati a ditte in possesso dei requisiti richiesti purché indicato nell’offerta nelle modalità di cui al disciplinare di gara sopra richiamato.

Chiarimento n. 2

Domanda:

richiesta proroga termini presentazione offerte

Risposta:

si comunica che non risulta possibile concedere la proroga, in quanto non si rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 dell’art. 92 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Chiarimento n. 3

Domanda:

Atteso che il bando di gara, al punto II.2.7, riporta che la durata del contratto d’appalto è pari a 360 giorni naturali e consecutivi, mentre il cronoprogramma presente tra gli elaborati di progetto, al contrario, indica la durata complessiva dei lavori per complessivi 420 giorni, si chiede di conoscere quale sia l’effettiva durata d’appalto.

Risposta:

si comunica che l’effettiva durata dell’appalto risulta pari a 360 giorni, come evincibile sia dal Capitolato Speciale d’Appalto al paragrafo 3.2, sia dallo Schema di Contratto all’art.26, sia dal Piano di Sicurezza e Coordinamento alla sezione “Caratteristiche generali dell’opera”, pertanto quanto indicato nel cronoprogramma si configura quale refuso.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Atteso che, sempre il bando di gara, al medesimo punto II.2.7, riporta che la durata del contratto d’appalto pari a 360 giorni è, a sua volta, soggetta a sconto, mentre, dalla lettura di quanto previsto all’art. 17 del disciplinare di gara, si evince che l’offerta economica deve contenere il ribasso percentuale, stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché la stima dei costi della manodopera, quindi nessuna offerta deve essere indicata relativamente al tempo d’appalto, si chiede di chiarire quale sia la procedura corretta.

Risposta:

si comunica che l’offerta economica dovrà indicare quanto dettagliato nell’art. 17 del Disciplinare di gara pertanto quanto indicato al punto II.2.7 del bando si configura quale refuso.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Atteso quanto riportato all’art. 11 del disciplinare di gara, circa l’effettuazione non obbligatoria del sopralluogo, si chiede di chiarire se, nel caso si optasse di non effettuare il predetto sopralluogo in forma ufficiale, occorrerà comunque inserire, tra la documentazione di gara, una propria dichiarazione attestante che l’operatore economico ha autonomamente effettuato la visione dei luoghi, in alternativa alla attestazione rilasciata dalla stazione appaltante.

Risposta:

si comunica che, nel caso si optasse di non effettuare il sopralluogo come da art. 11, non occorre fornire dichiarazione che l’operatore economico ha autonomamente effettuato la visione dei luoghi.

Chiarimento n. 6

Domanda:

In caso di discordanza tra quanto contenuto nelle relazioni tecniche, negli elaborati grafici e nel computo metrico, si chiede di chiarire qual è l`ordine gerarchico di prevalenza da rispettare

Risposta:

si comunica che la gerarchia logicamente e tecnicamente corretta è la seguente: 1) relazioni tecniche; 2) elaborati grafici; 3) computo metrico. Rilevando altresì che la finalità del computo metrico è quella di costituire un obiettivo strumento di apprezzamento – sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico – delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, non avendo carattere di vincolatività nella formulazione dell`offerta per l`appalto a corpo.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Relativamente ai limiti e condizioni inderogabili non suscettibili di alcuna modifica che individuano una condizione di variante al progetto posto a base di gara indicati al punto 16.2 del disciplinare all.3 si chiede se rientri in questa condizione lo spostamento ed il ricollocamento di apparecchiature e terminali

Risposta:

si comunica che, partendo dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; CGA, 30 aprile 2018, n. 251) che distingue come le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: • le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall`Amministrazione; • le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l`individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti. Pertanto, considerato che l`offerta tecnica non può contenere varianti al progetto posto a base di gara come chiaramente riportato nel disciplinare, occorre comprendere cosa si intende - e questa SA con la sola enunciazione di “spostamento e ricollocamento” non può intenderlo - con spostamento e ricollocamento di apparecchiature e terminali in quanto, ove tale spostamento e ricollocamento dovesse costituire una proposta migliorativa ciò è consentito viceversa, ove dovesse costituire una variante è, come detto, vietato dalla lex specialis di gara.

Chiarimento n. 8

Domanda:

In merito al subappalto delle lavorazioni impiantistiche, qualora fosse parziale, è necessario indicarlo nella domanda di gara?

Risposta:

si comunica che, ai sensi dell`art. 119 del D. Lgs. 36/2023, costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l`impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell`importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell`importo del contratto da affidare. In questo caso all`atto dell`offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.